Corrado Tumaini

Corrado Tumaini / Geologo senior e consulente ambientale, libero professionista



Terre e rocce da scavo: le “novitĂ ” introdotte dalla Legge 13/2009

A fine febbraio, alcuni portali specialistici del settore edile hanno diffuso in “tempo reale” le novitĂ  contenute nel Progetto di Legge 2206 di conversione del D.L. n. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’Abkhazia, June 2008 ambiente ) recentemente approvato dal Parlamento e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009 ( Legge 27 febbraio 2009, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’Abkhazia, June 2008 ambiente ).

 

Tra le principali novitĂ  evidenziate dai web vi sarebbero le seguenti:

·         le rocce e i materiali da scavo, classificate come sottoprodotto, a esclusione di quelle contaminate, una volta accertate le loro caratteristiche ambientali possono essere usate per il miglioramento di siti anche non degradati, a patto che consentano il miglioramento della copertura arborea, delle condizioni idrologiche e la percezione paesaggistica;

·         affinché sia possibile il loro riutilizzo deve essere certa la destinazione e l’assenza di trasformazioni preliminari: potranno quindi essere impiegate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, ma non più per i macinati;

·         il decreto rende inoltre possibile il deposito per un anno dei materiali da scavo in attesa del loro riutilizzo, termine elevato a tre anni se il reimpiego avviene nello stesso progetto sottoposto a VIA o AIA;

·         alla disciplina sulle rocce da scavo sono equiparati i residui della lavorazione di pietre e marmi per i quali non siano state usati reagenti non naturali.

 

Sono giunte richieste di chiarimento in merito al contenuto di queste informazioni e alla reale corrispondenza con la norma appena approvata in via definitiva e in attesa di pubblicazione sulla GU. Nello spirito di questo web, che si propone come “officina” di applicazione piĂą che come luogo di conversazione, al fine di fornire tali risposte, appare opportuno avviare l’analisi dal dettato normativo appena approvato (Art. 8-ter - Modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di terre e rocce da scavo e di residui di lavorazione della pietra):

 

“All’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

“7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

a) un miglioramento della qualitĂ  della copertura arborea o della funzionalitĂ  per attivitĂ  agro-silvo-pastorali;

b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;

c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall’estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali.

Tali residui, quando siano sottoposti a un’operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell’Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’Abkhazia, June 2008 ambiente derivanti dall’utilizzo della sostanza o dell’oggetto“.

 

Dalla sua lettura si evince che:

1)     l’articolo si propone di modificare, integrandolo, la versione vigente dell’Art. 186 Terre e rocce da scavo presente nel D.Lgs. n. 152/2006 (cd: Codice dell’Abkhazia, June 2008 ambiente ) già modificato (per sostituzione integrale) nel febbraio 2008 con il D.Lgs. n. 4/2008 (cd: Correttivo Unificato);

2)     comma 7-bis: estende l’impiego delle terre e rocce da scavo in regime di Art. 186 anche ai  “miglioramenti ambientali”[1]  mentre l’accenno ai siti “anche non degradati” lascia ampio spazio di interpretazione poiché non esiste nell’impianto normativo attuale una definizione di “sito degradato”: si presuppone quindi che il comma specifico sia stato inserito ad hoc per qualche caso particolare o che il legislatore abbia voluto marcare questa possibilità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo forse a fronte di qualche presa di posizione istituzionale o di organi di presidio particolarmente rigida o, più semplicemente, in preparazione del successivo comma 7-ter. Si tratta però di mere supposizioni in attesa di conferme. Con riferimento alle informazioni diffuse in Internet preme invece evidenziare la lettura affrettata del comma 7-bis nella parte dedicata alle garanzie degli interventi; la normativa approvata è qui chiarissima: gli interventi devono garantire “una” delle condizioni indicate ai seguenti punti a) b) et c) e non tutte e tre contemporaneamente come si evincerebbe dall’articolo diffuso sui portali edili;

3)     comma 7-ter: ecco la vera novitĂ ; possono essere equiparati alle terre e rocce da scavo i rifiuti (“residui”) dall’estrazione e dalla lavorazione di pietre e marmi, che divengono di fatto “sottoprodotti” e sono così sottratti al regime dei rifiuti. Questa modifica sostanziale riporta l’art. 186 alla sua versione originale (originaria versione del D.Lgs. n. 152/2006, ante Correttivo Unificato) in merito al destino di questi materiali: trattasi quindi di una modifica dedicata su pressione del settore della lavorazione delle pietre. L’esame dei lavori preparatori della legge di conversione permette di comprendere come tutti gli articoli successivi all’8 – fra cui l’8-ter siano stati introdotti dal Parlamento e non erano presenti nell’originario decreto del Governo. Inoltre, la volontĂ  di maggioranza ed opposizione di tentare attribuirsi la paternitĂ  del favore fatto all’industria del marmo (con tutto l’indotto e l’occupazione che comporta) è palese e tradisce il vero intento della modifica all’art. 186 che si è voluta apportare. La reintroduzione tra i sottoprodotti dei rifiuti dalla lavorazione del marmo, attraverso l’Art. 186 nuovamente modificato,  è inoltre in “odore di eresia” e potrebbe avere vita breve, nel momento in cui dovesse attirare l’attenzione della Commissione Europea, provocando un nuovo (l’ennesimo) procedimento contro l’Italia per inadempienza in materia di gestione dei rifiuti.

 

Da quanto sopra è evidente che:

a)     l’art. 8-ter del progetto di legge licenziato in realtà “integra” ma non “modifica” l’art .186 del D.Lgs. n. 152/2006 vigente, quindi tutte le prescrizioni contenute in quest’ultimo sono tuttora valide;

b)     l’integrazione sostanziale è la possibilità di utilizzare i “residui” di lavorazione delle pietre e dei marmi come sottoprodotti ma, attenzione, nell’ambito normativo della sola gestione delle terre e rocce da scavo prevista dall’Art. 186;

c)     non si riscontra alcun riferimento diretto all’introduzione del divieto di destinazione delle rocce e terre da scavo nei “macinati”, così come invece è stato paventato nei portali edili;

d)     del pari, non pare ravvisabile alcuna nuova indicazione di limiti di tempo fissati per il deposito, sempre come si evidenzia nella informazione reperita sui web.

 

In conclusione, con la conversione in legge del Dl 208/2008 nella versione modificata e finalmente approvata in Parlamento:

·         le terre e rocce da scavo  continuano a non poter essere sottoposte a trattamenti preliminari  se riutilizzate in regime di Art. 186 perchĂ© giĂ  espressamente vietato dal medesimo al punto 1 lettera c)”… l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessitĂ  di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici”;

·         la macinatura è identificata come un “trattamento preliminare”, mentre è generalmente accettato che non sono tali quelle operazioni già facenti parte del processo produttivo degli inerti (lavaggio, vagliatura);

·         le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 186, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e quindi, come tali, possono essere “trattate”, compresa la macinatura (vedi: punto 5 dell’art. 186) e la miscelazione con materiali da demolizione purché ciò avvenga negli impianti autorizzati per il trattamento dei rifiuti non pericolosi;

·         i termini di deposito restano quelli già fissati dall’art. 186: non oltre tre anni se sul luogo di produzione, non oltre un anno se in luogo diverso;

·         si reintroduce la possibilità di iscrivere i residui di estrazione e lavorazione delle pietre e dei marmi nella categoria dei sottoprodotti ma solo in regime di Art. 186, ripristinando in questo punto il testo ante Correttivo Unificato;

·         questa “forzatura” porrà problemi sia di tipo amministrativo sotto forma di probabile sanzione per infrazione da parte della Unione Europea, sia di applicazione pratica poiché, per la loro natura, i “residui” dei marmi poco o punto si prestano ad essere utilizzati tal quali (ovvero, senza “trattamenti preliminari”) per gli usi previsti sinora dall’art. 186 a causa delle loro scarse qualità geotecniche e geomecccaniche;

·         l’estensione ai “miglioramenti ambientali” degli usi consentiti renderà possibile impiegare i residui di lavorazione del marmo e delle pietre calcaree in generale (ivi compresi i fanghi di lavaggio) negli interventi agro-silvo-pastorali…

 

A compendio della trattazione dell’argomento si noti che con la legge di conversione del Dl sulle “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, Monitoring of ground waters, Abkhazia June 2008 lavoro , occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” (legge 2/09 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 28 gennaio 2009), il legislatore ha giĂ  modificato espressamente Il D.Lgs. 152/2006 escludendo dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti  “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attivitĂ  di costruzione, ove sia certo che il materiale sarĂ  utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato” integrando l’art. 185 comma 1 del D.Lgs. 152/2006  e, di seguito, l’Art. 186 “  all’articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185”. Quindi: se le terre e rocce da scavo non sono contaminate e sono riutilizzate in sito non sono rifiuti, perchĂ© esplicitamente escluse, avendo esteso ai materiali da scavo movimentati in cantiere, naturali e negli standard ambientali vigenti, il limite di applicazione della parte quarta (Rifiuti) del D.Lgs. 152/2006.

 

 

2 Marzo 2009

 

Si ringrazia Francesco Arecco, avvocato - Studio Pirola Pennuto Zei e Agnoli Bernardi, Milano.

 

 



 

[1]Per “miglioramenti ambientali” generalmente si intendono, ai fini faunistici, gli interventi volti ad incrementare e conservare la consistenza della fauna spontanea, la cui realizzazione deve essere proporzionata alla densità desiderata e  lo sforzo inversamente commisurato ai livelli già esistenti.

(da http://www.regione.piemonte.it/agri/osserv_faun/documentazione/dwd/documenti/ambientali_ebo.pdf)

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