Obiettivi di bonifica per le acque sotterranee
Il Decreto Legislativo 29 gennaio 2008 n.4 (cd. “Correttivo Unificato”) integra l’Allegato 1 al Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. n. 152/1996 (Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica), disponendo che “[…] in attuazione del principio generale di precauzione il punto di conformitĂ deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di
bonifica › e la relativa CSR [1] per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC [2] di cui all’Allegato 5 della parte quarta del presente decreto […]”.
In buona sostanza, tale disposizione rende superfluo verificare l’effettivo rischio sanitario derivante da un
inquinamento › da
acque sotterranee › per sito specifico e reintroduce l’approccio tabellare dei limiti di accettabilitĂ generici indipendente dalle condizioni locali. Ciò ha l’effetto immediato di:
- spiazzare i tecnici, mortificandone l’operato che si basa sull’
organizzazione › di dati scientifici e sullo sviluppo rigorosamente matematico dell’analisi attraverso procedure accreditate di calcolo del rischio;
- vellicare i legali, poiché la norma è, da un punto di vista giuridico, opinabilissima. Infatti essa è difforme a quanto disposto dall’articolato del medesimo Titolo V, Parte quarta, che regge la disciplina in vigore in materia di bonifiche dei
siti contaminati › e che fonda la definizione degli obiettivi di
bonifica › sul calcolo delle soglie di rischio sanitario e non di rischio assoluto. Inoltre il richiamo al principio di precauzione risulta incoerente con quanto sancito, piĂą avanti, nel medesimo decreto legislativo, quando, con l’art. 301 (Parte Sesta: Danno Ambientale) dispone che “l’applicazione del principio concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva”.
In realtà , l’integrazione dell’Allegato 1 sposa, conferendole veste di normativa, la posizione dell’Agenzia per la Protezione dell’
ambiente › e dei Servizi Tecnici (APAT), la quale, nel suo documento Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta del rischio per i
siti contaminati › (da Rev.1, luglio 2006 a seguenti) per le acque di falda non ritiene di calcolare il Rischio Sanitario ed Ambientale ma di verificare il Rischio assoluto per la risorsa Idrica dal seguente rapporto:
RGW = CGW / CSCGW
dove:
RGW = Rischio Assoluto per la risorsa idrica ed è accettabile se ≤ 1
CGW = valore di concentrazione del contaminante in falda
CSCGW = valore piĂą conservativo tra i valori di riferimento per la falda (Concentrazioni Soglia Contaminazione) previsti dalla normativa vigente per i
siti contaminati › e quelli per le acque per uso umano previsti dal D.Lgs. n. 31/2001, in corrispondenza del Punto di conformitĂ .
L’incongruenza di questa equazione proposta dall’Agenzia nazionale (che inserisce nel calcolo indifferentemente elementi di dissonante natura quali i limiti di accettabilità e le concentrazioni soglia) non è superata neanche dalla nota inserita nei Criteri, per la quale “tale valore (NdR: RGW ≤ 1) di “rischio per la ricorsa idrica sotterranea” ha una valenza diversa rispetto al rischio stimato per l’uomo, in quanto non rappresenta un rischio di
carattere › sanitario, bensì una stima del superamento degli obiettivi di qualitĂ nel punto di conformitĂ (CSCGW)”.
Né è esaustiva la giustificazione esposta nel seguito: “Tale approccio tecnico, che è stato condiviso dai componenti del gruppo di
lavoro › per la revisione… è scaturito dalla considerazione che […] l’applicazione dell’analisi di rischio sanitario-ambientale (rischio per l’uomo) per il calcolo degli obiettivi di
bonifica › relativi alle
acque sotterranee › potrebbe risultare in contrasto con il perseguimento degli obiettivi di qualitĂ stabiliti dalla Direttiva 2000/60, in quanto l’assunzione di CSR per le
acque sotterranee › potrebbe comportare l’ammissione di aree con acque di qualitĂ non conforme con il principio di multifunzionalitĂ , anche al di fuori del sito contaminato”.
Nella sostanza, l’indicazione APAT non è conforme a quanto sostenuto, a livello giuridico, anche dalla Corte di Giustizia della ComunitĂ europea, la quale ha recentemente stabilito che l’adozione di misure di cautela basate sul principio di precauzione[3] presuppone “una valutazione dei rischi quanto possibile completa, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, […] da cui risulti che […] l’attuazione di tali misure è necessaria a garantire” l’eliminazione o la riduzione di un rischio individuato.
Si noti come il giudice comunitario sia apertamente schierato a favore dell’interpretazione attiva del principio di precauzione, la quale – nell’ottica dello sviluppo sostenibile - consente ed impone di fronteggiare i rischi ambientali. Per le
acque sotterranee › la norma introdotta con il D.Lgs. n. 4/2008 applica invece il principio di precauzione nella versione rigida[4] al massimo livello, interrompendo il processo standard di Valutazione del rischio.
[1] NdR: Concentrazione Soglia di Rischio, corrispondente con l’obiettivo di
bonifica ›/disinquinamento per la sostanza specifica.[2] NdR: Concentrazione Soglia di Contaminazione, ovvero il valore soglia, superato il quale il sito è definito “potenzialmente contaminato” e deve essere attivata la procedura di caratterizzazione ed eventuale
bonifica › [3] Sinonimi: p. di cautela; p. di conservazione; p. conservativo.[4] Sull’interpretazione attiva e rigida del principio di precauzione si veda Better safe than sorry. At all costs?