Corrado Tumaini

Corrado Tumaini / Geologo senior e consulente ambientale, libero professionista



Obiettivi di bonifica per le acque sotterranee

Il Decreto Legislativo 29 gennaio 2008 n.4 (cd. “Correttivo Unificato”) integra l’Allegato 1 al Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. n. 152/1996 (Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica), disponendo che “[…] in attuazione del principio generale di precauzione il punto di conformitĂ  deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di Trattamento di terreni contaminati da aniline
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Caronno Pertusella, 2003 bonifica e la relativa CSR [1] per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC [2] di cui all’Allegato 5 della parte quarta del presente decreto […]”.

In buona sostanza, tale disposizione rende superfluo verificare l’effettivo rischio sanitario derivante da un Acetoncianidrina: intervento in emergenza
Pero, 1994 inquinamento da Karst springs, Abkhazia,  Giugno 2008 acque sotterranee per sito specifico e reintroduce l’approccio tabellare dei limiti di accettabilità generici indipendente dalle condizioni locali. Ciò ha l’effetto immediato di:

  • spiazzare i tecnici, mortificandone l’operato che si basa sull’Valtellina, 1988 organizzazione di dati scientifici e sullo sviluppo rigorosamente matematico dell’analisi attraverso procedure accreditate di calcolo del rischio;
  • vellicare i legali, poichĂ© la norma è, da un punto di vista giuridico, opinabilissima. Infatti essa è difforme a quanto disposto dall’articolato del medesimo Titolo V, Parte quarta, che regge la disciplina in vigore in materia di bonifiche dei Pozza di melme acide Villa Fortuna, 1997 siti contaminati e che fonda la definizione degli obiettivi di Trattamento di terreni contaminati da aniline
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Caronno Pertusella, 2003 bonifica sul calcolo delle soglie di rischio sanitario e non di rischio assoluto. Inoltre il richiamo al principio di precauzione risulta incoerente con quanto sancito, più avanti, nel medesimo decreto legislativo, quando, con l’art. 301 (Parte Sesta: Danno Ambientale) dispone che “l’applicazione del principio concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva”.

In realtà, l’integrazione dell’Allegato 1 sposa, conferendole veste di normativa, la posizione dell’Agenzia per la Protezione dell’Abkhazia, June 2008 ambiente e dei Servizi Tecnici (APAT), la quale, nel suo documento Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta del rischio per i Pozza di melme acide Villa Fortuna, 1997 siti contaminati (da Rev.1, luglio 2006 a seguenti) per le acque di falda non ritiene di calcolare il Rischio Sanitario ed Ambientale ma di verificare il Rischio assoluto per la risorsa Idrica dal seguente rapporto:

RGW = CGW / CSCGW

dove:

RGW = Rischio Assoluto per la risorsa idrica ed è accettabile se ≤ 1

CGW = valore di concentrazione del contaminante in falda

CSCGW = valore piĂą conservativo tra i valori di riferimento per la falda (Concentrazioni Soglia Contaminazione) previsti dalla normativa vigente per i Pozza di melme acide Villa Fortuna, 1997 siti contaminati e quelli per le acque per uso umano previsti dal D.Lgs. n. 31/2001, in corrispondenza del Punto di conformitĂ .

L’incongruenza di questa equazione proposta dall’Agenzia nazionale (che inserisce nel calcolo indifferentemente elementi di dissonante natura quali i limiti di accettabilità e le concentrazioni soglia) non è superata neanche dalla nota inserita nei Criteri, per la quale “tale valore (NdR: RGW ≤ 1) di “rischio per la ricorsa idrica sotterranea” ha una valenza diversa rispetto al rischio stimato per l’uomo, in quanto non rappresenta un rischio di Etna, 1978 carattere sanitario, bensì una stima del superamento degli obiettivi di qualità nel punto di conformità (CSCGW)”.

NĂ© è esaustiva la giustificazione esposta nel seguito: “Tale approccio tecnico, che è stato condiviso dai componenti del gruppo di Monitoring of ground waters, Abkhazia June 2008 lavoro per la revisione… è scaturito dalla considerazione che […] l’applicazione dell’analisi di rischio sanitario-ambientale (rischio per l’uomo) per il calcolo degli obiettivi di Trattamento di terreni contaminati da aniline
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Caronno Pertusella, 2003 bonifica relativi alle Karst springs, Abkhazia,  Giugno 2008 acque sotterranee potrebbe risultare in contrasto con il perseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Direttiva 2000/60, in quanto l’assunzione di CSR per le Karst springs, Abkhazia,  Giugno 2008 acque sotterranee potrebbe comportare l’ammissione di aree con acque di qualità non conforme con il principio di multifunzionalità, anche al di fuori del sito contaminato”.

Nella sostanza, l’indicazione APAT non è conforme a quanto sostenuto, a livello giuridico, anche dalla Corte di Giustizia della ComunitĂ  europea, la quale ha recentemente stabilito che l’adozione di misure di cautela basate sul principio di precauzione[3] presuppone “una valutazione dei rischi quanto possibile completa, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, […] da cui risulti che […] l’attuazione di tali misure è necessaria a garantire” l’eliminazione o la riduzione di un rischio individuato.

Si noti come il giudice comunitario sia apertamente schierato a favore dell’interpretazione attiva del principio di precauzione, la quale – nell’ottica dello sviluppo sostenibile - consente ed impone di fronteggiare i rischi ambientali. Per le Karst springs, Abkhazia,  Giugno 2008 acque sotterranee la norma introdotta con il D.Lgs. n. 4/2008 applica invece il principio di precauzione nella versione rigida[4] al massimo livello, interrompendo il processo standard di Valutazione del rischio.


[1] NdR: Concentrazione Soglia di Rischio, corrispondente con l’obiettivo di Trattamento di terreni contaminati da aniline
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Caronno Pertusella, 2003 bonifica /disinquinamento per la sostanza specifica.[2] NdR: Concentrazione Soglia di Contaminazione, ovvero il valore soglia, superato il quale il sito è definito “potenzialmente contaminato” e deve essere attivata la procedura di caratterizzazione ed eventuale Trattamento di terreni contaminati da aniline
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Caronno Pertusella, 2003 bonifica [3] Sinonimi: p. di cautela; p. di conservazione; p. conservativo.[4] Sull’interpretazione attiva e rigida del principio di precauzione si veda Better safe than sorry. At all costs?

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